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DOCUMENTO Co.Na.Me.Co. PER INCONTRO GRUPPO di LAVORO INTERREGIONALE DEL 4.11.2009
In via del tutto preliminare, a seguito della ricezione della "relazione tecnica" inerente all’oggetto dell'incontro previsto per mercoledì 4 p.v., il Co.Na.Me.Co. intende ribadire con la massima fermezza il proprio sdegno e la propria disapprovazione all’operato del Gruppo di Lavoro, che mentre da un lato porge formale invito a partecipare ad un tavolo tecnico di confronto, dall’altro si rende colpevole di un comportamento censurabile e improntato ad una totale assenza di spirito di collaborazione. Non si può infatti tollerare l'invio di una relazione contenente il documento conclusivo prodotto da tale commissione, in seguito ad altri momenti precedenti di elaborazione cui il Sindacato non è stato convocato, appena 48 ore prima della data prevista per l'incontro, impedendo di fatto al CD di questo Sindacato di valutarlo e di vagliarlo appieno nonché di sottoporlo alla visione dei propri iscritti. Questo è un trattamento che come CITTADINI ITALIANI in primis, e come facenti parte della Dirigenza di un Sindacato in secundis, riteniamo totalmente IRRICEVIBILE. Appare pertanto di tutta evidenza che tale scelta di timing risponde a precise esigenze strategiche, cosi come è evidente la volontà di rifiuto di un confronto franco e leale, dal momento che si è giunti ad inviare un documento finale ai rappresentanti del Co.Na.Me.Co. e “per conoscenza” ai componenti del gruppo di lavoro che hanno contribuito alla sua elaborazione . Riteniamo che l’invio di tale documento a distanza di due giorni scarsi dall’incontro costituisca una chiara nonché provocatoria sottovalutazione del nostro ruolo, della nostra importanza, della nostra caratura di Sindacato, ed insieme costituisca un chiaro segno della volontà di condurre un’azione nella materia in esame del tutto autonoma, assolutamente indipendente da contributi esterni e del tutto impermeabile ad eventuali modificazioni, correzioni e variazioni che potrebbero scaturire da un incontro con un Sindacato, peraltro anche l’unico, rappresentativo proprio della categoria che in prima persona si assume sia chiamata ad adempiere quanto previsto dall’art. 40. Il Co.Na.Me.Co. denuncia la volontà antisindacale, arrogante ed autocratica alla base di tale atteggiamento, che evidenzia come si intenda procedere autonomamente, valutando irrilevante, inutile o insignificante il contributo che un confronto con i medici competenti potrebbe fornire. Tuttavia, per quanto abbiamo potuto prendere visione del documento così intempestivamente pervenuto, facciamo presente quanto segue: 1. la pervicace insistenza con cui si rimarca l’uso di un determinato software capace di fornire i dati richiesti tramite una cartella informatizzata non rispecchia assolutamente la realtà lavorativa di molti medici competenti che usano ancora il mezzo cartaceo, non tenendo conto, tra l’altro, dei molti dubbi ancora presenti sull’uso di tali strumenti informatici; non si comprende quindi la ratio di tale insistenza; 2. “La caratterizzazione dell’azienda in termini di localizzazione geografica e caratteristiche produttive (ottenibile mantenendo la specifica dei codici ATECO)” non è un’informazione richiedibile al medico competente, in quanto estranea alla sua diretta cognizione ottenibile tramite il suo ruolo professionale: tale informazione deve essere senz’altro richiesta al Datore di Lavoro, che ne possiede i dettagli e le specifiche, non al medico competente, che dovrebbe a sua volta richiederla; 3. “il dato medio annuale sui lavoratori occupati (senza la distinzione per tipologie contrattuali ed il calcolo dei lavoratori equivalenti)” non è un’informazione richiedibile al medico competente, in quanto estranea alla sua diretta cognizione ottenibile tramite il suo ruolo professionale: tale informazione deve essere senz’altro richiesta al Datore di Lavoro, che ne possiede i dettagli e le specifiche, non al medico competente, che dovrebbe a sua volta richiederla; 4. “il n. di malattie professionali denunciate dal medico competente” è informazione già detenuta dall’INAIL che riceve ogni denuncia, e pertanto tale dato non può e non deve essere richiesto al medico competente; 5. “la tipologia dei rischi professionali sopra soglia” è definizione vaga e di contenuto indefinito, e comunque non sta al medico competente individuare rischi “sopra soglia”, ma bensì al Datore di Lavoro, per cui anche tale informazione deve essere richiesta al Datore di Lavoro e non al medico competente. Nel testo si afferma inoltre che: “La cornice di riferimento entro cui collocare i flussi informativi generati dall’art. 40 è quindi senz’altro quella dell’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, in cui vengono indicate le linee di indirizzo per la costruzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) In particolare, la norma prevede che i contenuti dei flussi informativi debbano almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;” Evidentemente, nella redazione del testo citato, è sfuggito agli estensori che il citato art. 8 recita inequivocabilmente: “8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.” Per cui è di tutta evidenza che la norma ascrive il compito della redazione di detti flussi, come è corretto, alle amministrazioni di cui all’art. 8 comma 2 , ossia : “2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 é costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.” In nessun punto si può intravedere il coinvolgimento (e tanto meno il coinvolgimento coatto) dei Medici Competenti, e quindi esso va oltre la previsione normativa, ed è pertanto assolutamente illegittimo e contestabile. Sarebbe perciò stato corretto attendersi da un gruppo di lavoro in cui sono presenti dei Medici del Lavoro una più corretta considerazione del ruolo che la legge NON assegna al medico Competente, invece di parlare, assai inopportunamente, della “… importanza, per il funzionamento di tutto il sistema, della preziosa collaborazione dei medici competenti con il SSN …” che nei fatti si traduce nell’imposizione di un lavoro suppletivo, da svolgere al posto delle figure indicate chiaramente dalla norma, e non ultimo sotto pena di sanzioni. Nessuna attività può essere definita “collaborazione” ove imposta per conto di terzi e in modo coatto, in riferimento anche alla Convenzione ILO C29 (Ginevra 21/06/1930) che certamente i Medici del Lavoro presenti nel gruppo di lavoro sarebbe auspicabile conoscessero. Si legge che, stante il mandato ricevuto, il Coordinamento delle Regioni e P.A. in materia di prevenzione, igiene sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ha affidato ad un suo gruppo di lavoro interregionale il mandato di elaborare, in collaborazione con ISPESL, una proposta tecnica sulla definizione dei contenuti degli allegati 3A, 3 B e sulla individuazione delle modalità di trasmissione, attraverso la messa a punto di un sistema di raccolta ed elaborazione su supporto informatico delle informazioni rese dai medici competenti. Non è quindi comprensibile perché questa parte relativa alla cartella sanitaria di cui all’All. 3 A non sia stata presa in considerazione in modo palese, essendo comunque considerata ove si afferma che si prevede anche “l’upload dei dati sanitari direttamente dalla cartella sanitaria informatizzata che, nella nuova formulazione, dovrà naturalmente contenere tutte le informazioni utili a soddisfare il debito informativo dell’art. 40.” Di fatto, in questo modo, si pone già in modo surrettizio un punto fermo su quelli che dovranno essere alcuni dei principali cardini del documento, e quindi appare del tutto fuori luogo la frase finale: “Non sono inoltre ancora state prodotte proposte in merito ai contenuti dell’allegato 3A.”, in quanto tali contenuti si afferma chiaramente che debbono “soddisfare il debito informativo dell’art. 40”, in palese violazione di quanto prescritto dall’art. 8 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008. A questo punto quindi affermare che “prendendo atto delle effettive difficoltà incontrate dai medici competenti nell’ottenere i dati aziendali non in loro possesso, si è proposto di ricercare una soluzione a tale criticità all’interno dell’emanando decreto” appare un modo di rappresentare la situazione quanto meno singolare, una tenue nota di violino fine a sé stessa, poiché ad esempio, andando oltre il mandato ricevuto (così come fu per la redazione della “griglia” proposta per le comunicazioni da fare nel marzo 2009), il Gruppo di Lavoro avrebbe almeno potuto spendere una frase sull’incongruità e l’illegittimità del sanzionare i Medici Competenti per un obbligo improprio di questa natura mentre se ne richiede (o impone) la “collaborazione”, questione che invece non viene minimamente presa in considerazione. Evidentemente, tutto ciò premesso, questo sindacato ritiene del tutto superflua una propria presenza, evidentemente passiva stante il fatto che ci è già stato fornito un documento conclusivo, nell’ambito della summenzionata riunione del prossimo 4 novembre mentre evidentemente non siamo stati convocati nelle occasioni precedenti in cui il documento è stato elaborato. Ciò anche per non dar adito ad erronee interpretazioni secondo le quali questo Sindacato, in quanto presente in questa sola occasione, abbia in qualche modo condiviso spirito e tematiche della relazione tecnica summenzionata. Ed anche perché l’atteggiamento tenuto, a fronte della nostra disponibilità al dialogo, dimostra come il Co.Na.Me.Co. venga considerato da codesto gruppo come una controparte avversa e non come un soggetto che può e deve portare un contributo costruttivo, evidenziando le problematiche reali della categoria dei Medici Competenti, evidentemente ignorate all’interno del Gruppo di Lavoro. La presenza quindi del Presidente del Co.Na.Me.Co. va intesa come puro atto formale e di cortesia, finalizzata al solo scopo di consegnare la presente, invitando nel contempo codesto “Gruppo di Lavoro” ad inserirla nel verbale della riunione. Quanto alle modifiche introdotte dal Decreto correttivo 106/09, esse ribadiscono la richiesta al Medico Competente della raccolta e comunicazione, a suo carico, di dati relativi alla sua attività all’interno delle aziende e non solo. A tal proposito, questo Sindacato, per mezzo del proprio Direttivo, intende esprimere quanto segue. In ordine all’allegato 3 A, non si capisce quale ratio possa portare ad imporre al Medico competente un modello univoco e farraginoso di cartella sanitaria, unico caso in tutto il panorama della medicina italiana, quando pare sufficiente richiedere l’utilizzo di una cartella di formato libero, che comunque consenta di evidenziare la cronologia degli interventi, come abbiamo sostenuto già fin dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008. Da segnalare, tra l’altro, che la suddetta cartella proposta non è altro che un pessimo clone del Documento Sanitario Personale (D.Lgs. n. 230/95), da sempre criticato per la sua farraginosità, e che, su istanza di altre Associazioni, dovrebbe venire notevolmente snellito in occasione del recepimento delle emanande Direttive europee in tema di radioprotezione. Non pare infatti utile ad evitare una redazione della cartella sanitaria inadeguata l’imposizione di un modello quale quello contenuto nell’All. 3 A, il quale fra l’altro richiede un notevole dispendio di tempo e impegno per l’inserimento di dati assolutamente inutili, quali quelli relativi al Medico Curante (dato comunque già in possesso della P.A.), che il lavoratore può cambiare in qualunque momento senza doverne dare notizia, e di cui normalmente la maggior parte dei soggetti non ricorda a volte neppure il nome o l’indirizzo, men che meno il recapito telefonico. Analogamente va precisato che la data di assunzione non possa essere ritenuta ad alcun titolo informazione da inserire dal Medico Competente se non semplicemente come “anno” e non esclusivamente come “gg/mm/aa”, come invece risulta, nel dubbio, su molte versioni di software in circolazione, visto peraltro che tale informazione risulta acquisita agli atti amministrativi dell’Azienda e pertanto già nella piena disponibilità dell’Amministrazione dello Stato. Assolutamente fuori luogo appare la previsione che all’istituzione della cartella si possa indicare il numero di pagine che la comporranno, essendo oltretutto questo criterio palesemente dimostrativo di una pessima considerazione della correttezza dei Medici Competenti, che, in assenza di un criterio simile, potrebbero in qualche modo modificare a posteriori i dati. Ciò non è vero, in quanto ad evitare tale possibilità, basta la numerazione delle pagine della cartella, valida quanto l’indicazione del numero di pagine a priori. Appare privo di senso l’inserimento del dato “tempo di esposizione (giorni/anno)” in una cartella di visita preventiva, ossia in un periodo in cui per definizione il lavoratore non è ancora stato adibito alla mansione, fase quindi in cui non si può realisticamente quantificare alcuna effettiva esposizione. La prevista possibilità di apposizione della firma del lavoratore risulta in palese contrasto con il disposto dell’art. 41.5 ove questo precisa la possibilità della gestione informatica della documentazione, e anche questo, per quanto possa apparire una norma a tutela del Medico Competente, in realtà suona più come un ennesimo elemento di dubbio sulla correttezza con cui il medesimo può gestire la cartella sanitaria. Analogamente, la gestione degli accertamenti complementari è indaginosa e poco pratica, essendo comunque sostituibile dalla trascrizione dei medesimi, almeno nelle parti salienti riguardanti i dati fuori norma, mentre per i risultati nella norma può essere sufficiente l’elencazione degli esami effettuati; comunque, nel momento in cui la cartella debba essere fornita al lavoratore o all’OdV su supporto cartaceo essi verranno allegati, e per il loro ordinamento farà fede la data di esecuzione. L’esigenza di una maniacale precisione con numerazione dei singoli allegati, che non è chiaro come possano essere inseriti in una cartella informatica, contrasta infatti con il criterio di cui al punto 3 della “VISITA MEDICA”, che recita: “3. Esame obiettivo (con particolare riferimento ad eventuali modificazioni rispetto alla visita precedente)”, che invece indica una necessaria e prevista sinteticità della descrizione, in questo caso affidata alla cura e responsabilità del Medico Competente, il quale allora può, con lo stesso criterio, comportarsi nei confronti degli accertamenti complementari come sopra detto. Va ovviamente eliminata dall’Allegato 3 A la dizione “La presente cartella sanitaria e di rischio viene inviata all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. f) del D.Lgs. …”, essendo tale obbligo decaduto con le modificazioni introdotte dal D.L. 106/09 (abrogazione della lett. f). In ordine all’allegato 3B, come Organizzazione Sindacale riteniamo prioritario ed irrinunciabile riaffermare, come sosteniamo dalla comparsa di questo Coordinamento, che non accettiamo l’imposizione al Medico Competente di alcun lavoro aggiuntivo o suppletivo, a maggior motivo se, come nel caso in esame, anche indaginoso, improprio e distraente dalle occupazioni e dagli impegni “naturali” del Medico Competente, che rischierebbero di essere inevitabilmente trascurati per l’esecuzione di ulteriori compiti meramente burocratici, segnatamente se comportanti i pesantissimi oneri previsti dall’art. 40. Si ricorda altresì che la parte politica, nelle persone dell’On. Sacconi e del Dott. Fantini, nella pubblica conferenza stampa del 27 marzo 2009 ha inequivocabilmente affermato l’inopportunità di tale prescrizione legislativa, tanto che in quella sede se ne annunciò l’abrogazione; si ricorda ancora che fra le figure identificate dalla norma ex-art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008 NON vi sono i Medici Competenti, ma anzi si precisa che dovranno essere utilizzate “le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione”, di cui certamente i Medici Competenti non fanno assolutamente parte. Va rimarcata la stranezza del fatto che i medici presenti nel Gruppo di Lavoro non abbiano sollevato questa eccezione, il che porta a ritenere che, in assenza del Co.Na.Me.Co., gli interessi concreti dei Medici Competenti abbiano nel Gruppo di Lavoro poca o nulla rilevanza. Convinti che sostanzialmente tutti i Medici Competenti siano diligenti professionisti che operano correttamente nel campo della Prevenzione, in aderenza a principi morali e deontologici corretti e nella piena osservanza delle Normative, intendiamo ribadire decisamente che la ferma posizione di questo Direttivo è che tale eventuale acquisizione non può avvenire a cura, ad opera e ad onere del Medico Competente; a proposito poi delle modalità proposte dal Gruppo di lavoro interregionale, che ha a suo tempo proposto una “griglia” ancor più complessa di quanto preveda la Legge, va ricordato che comunque tale Gruppo, o la Conferenza Stato Regioni, non risulta titolare di potere legislativo, e pertanto non ha facoltà di modificare una norma, per cui il lavoro del Gruppo avrebbe al massimo potuto portare legittimamente alla redazione di un format che rispondesse a quanto previsto dall’art. 40, e non assolutamente ancora più estensivo del dettato di una norma che di per sé era già irricevibile, non fosse altro per la pretesa di ricevere dal Medico Competente i dati che il SSN già ha dal flusso con INPS e INAIL, e che egli invece non possiede; Per il conseguimento dello scopo di far pervenire alle ASL determinati dati sanitari, in alternativa alla richiesta, priva di base giuridica e contraria alla norma, diretta al Medico di fornire a sua cura tali informazioni, richiesta che ribadiamo per noi è del tutto inaccettabile, riteniamo di poter indicare una modalità praticabile come segue. I dati che si ritiene siano richiedibili sono ragionevolmente quelli tabellati nell’Allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, cui peraltro si riferiva l’art. 40; tra tali informazioni, quelle di pertinenza del Medico sono sinteticamente tutte contenute nel certificato con cui tutti i Medici Competenti comunicano al Datore di Lavoro il giudizio di idoneità del dipendente (come previsto dall’art. 41 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008), a seguito degli accertamenti sanitari di cui all’art. 41 comma 2. Tale documento, che viene consegnato al datore di lavoro in tutte le Aziende, contiene già tutti gli elementi che le ASL volevano ottenere a seguito dell’imposizione dell’art. 40, in particolare l’indicazione dei rischi specifici cui il lavoratore è esposto; Riteniamo quindi che il Medico Competente non debba assolutamente essere coinvolto, in quanto ha già fatto tutto operando la sorveglianza sanitaria prevista ed emettendo il certificato di idoneità ex art. 41 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008, che contiene già i dati richiesti; Pertanto, premesso che i dati di interesse per le ASL il Medico Competente li ha già comunicati, nel modo sopra indicato, al Datore di Lavoro a seguito della sorveglianza sanitaria effettuata, l’eventuale acquisizione di dati sanitari derivanti dalla sorveglianza sanitaria effettuata può a nostro parere avvenire in modo semplice ed efficace, che non richiede né nuove Leggi, né ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 oltre a quelle già indicate dal D.Lgs. n. 106/09, ma semplicemente una elementare iniziativa delle ASL, che dovranno richiedere tali dati a chi già li possiede, cioè al Datore di Lavoro, e successivamente provvedere con le proprie risorse ordinarie, ai sensi dell’art. 8, alla loro elaborazione, senza l’imposizione a soggetti terzi, diversi da quelli previsti dalla norma, di questo compito. Per conseguire lo scopo, i Servizi di Vigilanza delle ASL potrebbero quindi inviare al Datore di Lavoro una richiesta di questo tenore: “Ai sensi dell’art. 64 comma 1 del D.P.R. 303/56, si chiede la consegna di copia dei certificati di idoneità (ex art. 41 comma 8 D.Lgs. n. 81/2008) rilasciati dal Medico Competente a seguito della sorveglianza sanitaria (ex art. 41 comma 2 D.Lgs. n. 81/2008) effettuata nell’anno precedente” e sulla base di quei dati, che tutti i Medici Competenti certamente già ora consegnano al Datore di Lavoro, le ASL potranno procedere alla loro cernita, collazione ed elaborazione per le attività epidemiologiche di loro interesse, oltre naturalmente a conseguire in tal modo un’efficace effetto di “sorveglianza indiretta” verso le aziende, e non già impropriamente verso il Medico Competente, il quale, come finalmente riconosciuto nella modifica dell’art. 18 .1 lett. g e g-bis, non è titolare della potestà di disporre o meno l’esecuzione della Sorveglianza Sanitaria, posta, con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 106/2009, in capo al Datore di lavoro. Tutto questo è possibile con le Leggi esistenti, ed utilizzando il materiale esistente ed i dati già trasmessi dal Medico Competente al Datore di Lavoro, la cui intercettazione da parte delle ASL risulterebbe risolutiva del bisogno di acquisizione di informazioni che è stato ventilato anche nell’ottica della realizzazione del fantomatico SINP, senza distogliere il Medico Competente dai ruoli istituzionali che gli competono con inopportune richieste di impropri adempimenti burocratici. Si rinnova quindi, ed infine, l’invito a codesto “Gruppo di Lavoro” di inserire la presente nel verbale della riunione del 04/11/2009.
Fabrica di Roma, 4 novembre 2009
Il Direttivo Co.Na.Me.Co.
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