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Riunione di Perugia del 5.9.2008 PROPOSTA DI MODIFICA DEL D.Lgs. n. 81/2008 (in corsivo le proposte di modifica) Articolo 25 – Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; a) dietro convocazione e per iniziativa del datore di lavoro, collabora con lo stesso e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; nessuna responsabilità o sanzione può essere imputata al medico competente nel caso di non avvenuta effettuazione di tali funzioni dovuta a mancata comunicazione, trascuratezza, dimenticanza o altra inadempienza del datore di lavoro; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; la programmazione e la convocazione dei lavoratori per la effettuazione della sorveglianza sanitaria è responsabilità ed obbligo del datore di lavoro; nessuna responsabilità o sanzione può essere imputata al medico competente nel caso di non avvenuta effettuazione della sorveglianza sanitaria dovuta a mancata comunicazione, trascuratezza, dimenticanza o altra inadempienza del datore di lavoro; c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; e) consegna al datore di lavoro entro dicembre di ogni anno, la documentazione sanitaria dei lavoratori che nell’anno hanno cessato il rapporto di lavoro; il lavoratore può chiedere le cartelle al datore di lavoro. f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; f) invia al datore di lavoro entro dicembre di ogni anno le cartelle nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; la convocazione della riunione di cui all’art. 35 è responsabilità ed obbligo del datore di lavoro; nessuna responsabilità o sanzione può essere imputata al medico competente nel caso di non avvenuta effettuazione della riunione di cui all’art. 35 dovuta a mancata comunicazione, trascuratezza, dimenticanza o altra inadempienza del datore di lavoro; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. n) abolito. Esistono gli Ordini dei Medici ! Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è consigliato partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale è auspicabile siano conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore, ed iscritta ad un apposito Albo; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, può prestare attività di medico competente, perché al di fuori dell’ambito territoriale della provincia in cui è ubicato il proprio ufficio. Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale 1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B. 1. I servizi competenti per territorio, in casi determinati e per finalità definite da specifici progetti, possono richiedere al medico informazioni relative ai dati aggregati anonimi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, limitatamente ai protocolli sanitari adottati, contenenti sintetica indicazione dei rischi, ed alla tipologia dei giudizi di idoneità, in forma anonima. E’ espressamente escluso che possano essere richiesti al medico dati ulteriori e comunque incongrui od estranei al suo ruolo, ad esempio dati di tipo amministrativo o relativi ad informazioni di cui l’Amministrazione pubblica è già in possesso per altra via (ad esempio tramite l’INPS, l’INAIL, etc.). Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4. Le visite mediche di cui al comma 2 sono effettuate dietro iniziativa del datore di lavoro, che concorda con il medico competente le date e ne dà comunicazione al lavoratore, sono eseguite a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53. 5. L’esito della visita medica, cioè il giudizio di idoneità alla mansione specifica, di cui al successivo comma 6, è indicato nella cartella di cui all’art. 25 comma 1 lettera c), per il rischio cancerogeno secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A, per gli altri rischi secondo un libero modello di cartella che comunque consenta di evidenziare la cronologia degli interventi e le firme del lavoratore e del medico. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e, in caso di giudizio di idoneità parziale o di inidoneità, il lavoratore; tale informazione può avvenire tramite il seguente modello di massima: | | DATA | NOME | MANSIONE | GIUDIZIO | SCADENZA | | 1 | 19.3.2010 | Xxxxx Yyyyyy | MAGAZZINIERE | IDONEO | 1 ANNO | Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente 1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. d), e) e f); b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. b), c) e g); c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. l); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. h), i) e m), e per la violazione dell’articolo 41, comma 5; e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell’articolo 40, comma 1. Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente - Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 e 186.
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico, riportato nell’Allegato XXXIX. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie (omissis) 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni. Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie (omissis) 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, il datore di lavoro invia ai servizi ASL competenti per territorio la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro stesso. Nel caso il lavoratore chieda la cartella sanitaria, dovrà rivolgersi ai servizi ASL. 5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio ai servizi ASL. 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro. Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente 1. Il medico competente è punito: d) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e comma 6, 230, e 242, comma 4; e) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2. Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente 1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 279, comma 3. TUTTE LE SANZIONI DEVONO ESSERE “AGGIORNATE” IN BASE ALLE MODIFICHE DEL TESTO DI LEGGE E RIMODULATE IL CONSIGLIO DIRETTIVO Co.Na.Me.Co. |