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Convegno Torino PDF E-mail

 

In un clima di serena collaborazione, si è tenuto sabato 24 settembre scorso a Torino il 3° Convegno Nazionale del Co.Na.Me.Co., che ha visto una partecipazione di colleghi, datori di lavoro e RSPP superiore ad ogni aspettativa, tanto da saturare la pur notevole capacità ricettiva dell’ampia sala congressuale.

Dopo l’introduzione del Presidente dott. Gabriele Campurra, il dott. Giuseppe Orrù, Segretario del Co.Na.Me.Co., ha lucidamente esposto le qualifiche e le attribuzioni giuridiche, funzionali ed operative degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria delle ASL, deputati alle operazioni di ispezione, controllo e vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, precisandone anche gli effettivi compiti e le reali responsabilità.

Successivamente il Dott. Mario Maina, Consigliere Nazionale del Co.Na.Me.Co., in due appassionanti interventi successivi ha tracciato un quadro sintetico ma esaustivo delle possibili strade giuridiche che il soggetto attinto da una sanzione che ritiene immotivata può seguire per ottenere Giustizia; numerosi interventi dei presenti hanno evidenziato l’interesse e la partecipazione in merito al tema, che nel nostro Convegno è stato per la prima volta trattato in maniera così organica ed esauriente.

Il Prof. Vittorio Masia, Giudice di Brescia, ha poi svolto con appropriatezza ed estrema accuratezza una relazione sulla situazione giuridica delle questioni di pertinenza della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo all’opera del medico competente ed alle conseguenze delle eventuali sanzioni cui può andare incontro, chiarendo efficacemente la questione della tracciabilità giuridica di tali sfavorevoli eventi, ed esponendo i possibili sviluppi di un’azione giudiziaria di opposizione nei confronti di sanzioni che il controllato ritenesse ingiuste.

Di seguito il Vicepresidente del Co.Na.Me.Co., Dott. Roberto Tafuro, ha preso la parola per esporre una significativa silloge di episodi verificatisi a seguito della quantomeno discutibile irrogazione di sanzioni a colleghi: pur potendo in molti casi sembrare umoristiche esagerazioni, le vicende esposte dal Dott. Tafuro oltre ad essere tutte assolutamente vere e documentate, hanno efficacemente indicato la troppo diffusa pratica che certi Organi di Vigilanza hanno adottato per emettere sanzioni con motivazioni di assai dubbia legittimità e di ancor minore ragionevolezza.

Il momento più atteso del Convegno è stato l’interevento nel primo pomeriggio del Dott. Giorgio Di Leone, Presidente dello S.N.O.P., che con ammirevole bonomia ed apprezzato equilibrio ha pacatamente esposto il punto di vista degli Operatori della Prevenzione, che si può riassumere in un sostanziale apprezzamento dell’attuale stesura del D.Lgs 81/08 ed in un’altrettanto sostanziale difesa dell’attuale apparato sanzionatorio ivi previsto, manifestando il convincimento che le storture verificatesi, e di cui è stata data ampia enunciazione nel Convegno, siano da imputarsi a saltuarie, isolate e marginali distonie, mentre ha posto l’accento sulla carente professionalità rilevata a carico di colleghi, fornendo anche pratiche dimostrazioni, e suggerendo un confronto collaborativo a livello locale tra Medici dei Servizi e medici competenti.

L’intervento di Di Leone ha indotto molte repliche da parte degli intervenuti, che gli hanno fatto osservare come il D.Lgs 81 presenti invece molte parti assolutamente da rivedere, a cominciare dagli oggettivi elementi di antigiuridicità delle sanzioni ivi previste, che sono tutte assolutamente lesive dei principi Costituzionali previsti all’art. 3 della nostra Carta Costituzionale, nonché delle previsioni generali del Diritto, prima tra tutte l’art. 40 del Codice Penale italiano, e che la lotta che il Sindacato ha intrapreso contro tali elementi irricevibili della Normativa è semplicemente una richiesta di ripristino della dovuta Legalità, di rispetto dei Principi Generali del Diritto e di corretta attribuzione delle oggettive responsabilità in capo a tutti gli attori della sicurezza in azienda, cosa che i medici competenti presenti hanno fermamente affermato sia resa possibile solo da un intervento, ritenuto ormai non più procrastinabile, di sostanziale e doverosa modifica delle Norme attualmente vigenti.

E’ stato inoltre ribadito dai presenti che anche per il medico competente deve essere ritenuta sufficiente la previsione di punibilità contenuta nell’art. 43 del Codice Penale italiano, cioè la colpa per negligenza, imprudenza, imperizia, eliminando ogni altra surrettizia sanzione per specifici aspetti meramente formali e procedurali, sanzioni introdotte dal Legislatore per meri intenti demagogici e vessatori, e peraltro prive di ogni effettivo significato prevenzionistico, e lesive dl principio di uguaglianza di fronte alla Legge.

E’ stata altresì messa in luce dagli intervenuti la sostanziale inadeguatezza di eventuali accordi locali tra Servizi e Medici competenti, sia perché limitati al circoscritto consenso delle persone interessate, e quindi valevole per un ristretto ambito geografico, e non per l’intero territorio nazionale, sia per l’oggettiva impossibilità di conseguire attraverso tale metodo il virtuoso emendamento dei molti aspetti Normativi da modificare.

Nel corso del dibattito il Dott. Di Leone ha argomentato in difesa dell’attuale apparato sanzionatorio, evidenziando secondo il proprio punto di vista una posizione non facilmente conciliabile con quella manifestata dalla platea ed interpretata dalle posizioni ufficiali del Co.Na.Me.Co., tuttavia i presenti hanno tutti apprezzato l’intento di un possibile, auspicabile futuro dialogo tra tutte le componenti del mondo della Prevenzione, proposito che ha suggellato l’intervento di Di Leone, che si è congedato assicurando il suo interessamento in ordine ad un possibile sviluppo di questo genere.

Infine l’Avv. Marco Rivalta ha tracciato un quadro conclusivo della giornata, riassumendo in termini operativi l’effettivo stato della situazione relativa all’eventuale difesa dalla contestazione di sanzioni ritenute ingiuste e/o immotivate di cui può essere vittima il medico competente, spesso a seguito di strategie sanzionatorie che sembrano obbedire più a logiche di cassa che di effettiva tutela degli oggettivi interessi prevenzionistici.

In ultimo il Prof. Nicoletto Raimondo ha esposto il punto di vista dell’A.I.F.O.S., evidenziando molteplici casi di criticabile applicazione delle Norme, con successiva discutibile irrogazione di sanzioni ad Aziende e medici competenti, di cui ha fornito evidenze statistiche e documentali.

Il Congresso si è chiuso con l’Assemblea ordinaria degli iscritti al Co.Na.Me.Co., nel corso della quale il Segretario ha riferito sullo stato economico, ed è stata approvata la mozione d’ordine presentata dal Consigliere dott. Aristide Pellegrini in merito alle Tariffe.

 

Partecipanti I Partecipanti Partecipanti Partecipanti Masìa, Maina, Campurra Dr. Masìa

 
Proposte di modifica del D.Lgs. 81/2008 PDF E-mail

 

 Riunione di Perugia del 5.9.2008

 

PROPOSTA DI MODIFICA DEL D.Lgs. n. 81/2008

(in corsivo le proposte di modifica)

 Articolo 25 – Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

 a) dietro convocazione e per iniziativa del datore di lavoro, collabora con lo stesso e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; nessuna responsabilità o sanzione può essere imputata al medico competente nel caso di non avvenuta effettuazione di tali funzioni  dovuta a mancata comunicazione, trascuratezza, dimenticanza o  altra inadempienza del datore di lavoro;

  

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

 b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; la programmazione e la convocazione dei lavoratori per la effettuazione della sorveglianza sanitaria è responsabilità ed obbligo del datore di lavoro; nessuna responsabilità o sanzione può essere imputata al medico competente nel caso di non avvenuta effettuazione della sorveglianza sanitaria dovuta a mancata comunicazione, trascuratezza, dimenticanza o  altra inadempienza del datore di lavoro;

 

c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

 c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

  

 

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

e) consegna al datore di lavoro entro dicembre di ogni anno, la documentazione sanitaria dei lavoratori che nell’anno hanno cessato il rapporto di lavoro;  il lavoratore può chiedere le cartelle al datore di lavoro.

 

f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

f) invia al datore di lavoro entro dicembre di ogni anno le cartelle nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro;

 

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; la convocazione della riunione di cui all’art. 35 è responsabilità ed obbligo del datore di lavoro; nessuna responsabilità o sanzione può essere imputata al medico competente nel caso di non avvenuta effettuazione della riunione di cui all’art. 35 dovuta a mancata comunicazione, trascuratezza, dimenticanza o altra inadempienza del datore di lavoro;

  

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 n) abolito. Esistono gli Ordini dei Medici !

 

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è consigliato partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale è auspicabile siano conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

 

Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente

 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore, ed iscritta ad un apposito Albo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

 

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

3.  Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, può prestare attività di medico competente, perché al di fuori dell’ambito territoriale della provincia in cui è ubicato il proprio ufficio.

 

Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

 1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.

 1. I servizi competenti per territorio, in casi determinati e per finalità definite da specifici progetti, possono richiedere al medico informazioni relative ai dati aggregati anonimi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, limitatamente ai protocolli sanitari adottati, contenenti sintetica indicazione dei rischi,  ed alla tipologia dei giudizi di idoneità, in forma anonima. E’ espressamente escluso che possano essere richiesti al medico dati ulteriori e comunque incongrui od estranei al suo ruolo, ad esempio dati di tipo amministrativo o relativi ad informazioni di cui l’Amministrazione pubblica è già in possesso per altra via (ad esempio tramite l’INPS, l’INAIL, etc.).

 

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

 

 

 

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

 2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

 4. Le visite mediche di cui al comma 2 sono effettuate dietro iniziativa del datore di lavoro, che concorda con il medico competente le date e ne dà comunicazione al lavoratore, sono eseguite a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

 

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

 5. L’esito della visita medica, cioè il giudizio di idoneità alla mansione specifica, di cui al successivo comma 6, è indicato nella cartella di cui all’art. 25 comma 1 lettera c), per il rischio cancerogeno secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A, per gli altri rischi secondo un libero modello di cartella che comunque consenta di evidenziare la cronologia degli interventi e le firme del lavoratore e del medico.

 

 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

 

 

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e, in caso di giudizio di idoneità parziale o di inidoneità, il lavoratore; tale informazione può avvenire tramite il seguente modello di massima:

  

DATA

NOME

MANSIONE

GIUDIZIO

SCADENZA

1

19.3.2010

Xxxxx  Yyyyyy

MAGAZZINIERE

IDONEO

1 ANNO

   

Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente

 1. Il medico competente è punito:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. d), e) e f);

b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. b), c) e g);

c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. l);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. h), i) e m), e per la violazione dell’articolo 41, comma 5;

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell’articolo 40, comma 1.

 

Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente 

  1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 e 186.

 

 Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria

 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico, riportato nell’Allegato XXXIX. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

  

Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

(omissis)

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.

 

Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

(omissis)

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, il datore di lavoro invia ai servizi ASL competenti per territorio la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro stesso. Nel caso il lavoratore chieda la cartella sanitaria, dovrà rivolgersi ai servizi ASL.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio ai servizi ASL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro.

  Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente

 1. Il medico competente è punito:

d) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e comma 6, 230, e 242, comma 4;

e) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2.

 Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente

 1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 279, comma 3.

 TUTTE LE SANZIONI DEVONO ESSERE  “AGGIORNATE” IN BASE ALLE MODIFICHE DEL TESTO DI LEGGE E RIMODULATE

 

                                                                                  IL CONSIGLIO DIRETTIVO Co.Na.Me.Co.